A fronte dell’emergenza COVID-19, il Comune di Manciano ha aperto un conto corrente ove poter effettuare le donazioni.
Di seguito il codice Iban:
IT94 E030 6972 2821 0000 0300 004
Taglio notturno guardie mediche, Giorgi: “Scelta che penalizza le comunità più isolate”
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- Pubblicato Giovedì, 19 Novembre 2020 18:34
“Apprendiamo con disappunto e forte preoccupazione l’intenzione della Regione Toscana di tagliare il servizio di guardia medica notturna, in riferimento alla possibilità di reperire risorse mediche per il contrasto al Covid-19”. Sono queste le parole del Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Manciano, Luca Giorgi e tecnico del soccorso sanitario, sulla riorganizzazione della medicina generale, da parte della Regione Toscana, con l'adozione di un regime a 16 ore della figura della guardia medica escludendo le ore notturne, dalla mezzanotte alle 8, nell’ambito della continuità assistenziale. “Da quando è arrivato questo virus – continua Giorgi – sembra che siano scomparse tutte le altre patologie e sappiamo benissimo che non è così, anzi, spesso si aggravano. Questo taglio, che prevede la sospensione del servizio della guardia medica, dalla mezzanotte alle ore 8, desta forti preoccupazioni. Perdere la guardia medica in un comune come Manciano è un disservizio inaccettabile per tutta la cittadinanza. È proprio durante le ore notturne che il cittadino ha più bisogno di un consulto medico o di visita a domicilio, anche per banali sintomatologie o patologie come una semplice influenza. Con questa ordinanza regionale, chiunque di notte abbia bisogno di una visita medica, sarà costretto a ricevere solamente un consulto telefonico, senza possibilità di una visita in presenza. Il nostro territorio è popolato prevalentemente da anziani che sarebbero costretti così, nel cuore della notte, a spiegare via telefono un malore, una sensazione, una patologia, senza la possibilità di essere visitati. Oppure, ancor peggio, chiunque si senta male è obbligato a salire sulla propria auto, a proprio rischio e pericolo, e recarsi al pronto soccorso più vicino, oppure, aspettare un’ambulanza ordinaria, e non di emergenza, per farsi accompagnare in ospedale. Tutto questo è intollerabile. Secondo l’ordinanza regionale numero 107 – continua Giorgi – il 118 dovrebbe sopperire al servizio notturno delle guardie mediche. Una grande assurdità, perché così facendo il servizio 118 sarà costretto a sottrarre risorse mediche, infermieristiche e dei volontari del soccorso, per provvedere ai servizi che venivano erogati naturalmente dalla guardia medica. In un territorio come il nostro, dove la popolazione viene assistita per le emergenze sanitarie da una sola ambulanza del 118, che può essere medica o infermieristica, verrebbe, quindi, utilizzato il solo mezzo per una semplice febbre e magari verrebbe lasciato scoperto un caso più grave (per esempio un arresto cardiaco, un ictus)”. Sulla stessa linea si pone il sindaco di Manciano, Mirco Morini: “Questa scelta di ‘tagliare’ nelle ore notturne il servizio di guardia medica non è concepibile, soprattutto per un territorio con tante frazioni e una viabilità rurale che sfiora i 400 chilometri. Il nostro territorio – continua il sindaco -, dal punto di vista morfologico, è già molto complesso e articolato. La superficie è molto estesa, i centri abitati sono molto distanti gli uni dagli altri e sono presenti moltissimi poderi e strutture ricettive ubicati nelle campagne. Togliere la guardia medica nelle ore notturne significherebbe andare ad intasare e a caricare di lavoro i Pronto soccorso, in un momento buio come questo, caratterizzato da una epidemia in corso da mesi dove, invece, sarebbe stato il caso di programmare l’assistenza sanitaria di prossimità. Ricordo che la rete territoriale delle guardie mediche e del 118 ha proprio lo scopo di fare da filtro agli ospedali, inviando nei nosocomi le persone con patologie che non possono fare a meno di un ricovero. Per non parlare del periodo estivo, dove la guardia medica svolge un corpulento lavoro direttamente sul territorio, visto il grande afflusso turistico. Nel pieno dell’emergenza da Covid, i servizi non devono essere tagliati ma semmai potenziati. Sarà mia cura portare questa problematica all’attenzione del prossimo incontro con la conferenza zonale della sanità. Mi auguro che la Regione rifletta su questa delicata questione, e la invito a rivedere il piano sanitario, cercando di tenere conto di quelle realtà che sono state penalizzate in tutti questi anni”.
Toscana in zona rossa dalla mezzanotte
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- Pubblicato Sabato, 14 Novembre 2020 22:08
La Toscana passa da zona arancione a zona rossa insieme alla Campania. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica 15 novembre.
L’elenco delle cose concesse (e vietate)
In tutte le regioni “rosse” è vietato ogni spostamento (salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute); restano chiusi bar, ristoranti e negozi (ad eccezione dei supermercati, dei beni alimentari e di necessità); restano aperti edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri ma non i centri estetici; restano aperte le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima media; restano chiuse le università; sospese tutte le competizioni sportive (salvo quelle riconosciute di interesse nazionale); è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale; restano chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo; trasporto pubblico consentito fino al 50%.
Cosa si può fare e cosa no, nel dettaglio
SPOSTAMENTI
Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
No – All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
No – Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sì – Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Sì – Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì – È una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì – Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Solo in caso di necessità – È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?
No – Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.
Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No – È previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì – Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì – Solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.
Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì – Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì – In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì – Si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi già chiariti.
È possibile raggiungere la seconda casa?
In considerazione del divieto di spostarsi l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Sì – È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.
È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì – Seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì – Per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì – Per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.
Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì – Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.
È consentito fare attività motoria?
Sì – L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì – Salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Posso utilizzare la bicicletta?
Sì – L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì – Purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì – La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
PUBBLICI ESERCIZI
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No – Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.
Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì – È consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì – Rientrano fra le esigenze lavorative.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì – Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
PROFESSIONI
È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì – L’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
SCUOLA E ISTRUZIONE
Quali attività possono essere svolte nelle Università?
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono eventualmente individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – talune attività didattiche che potranno svolgersi in presenza.
Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?
Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale.
Le biblioteche universitarie restano aperte?
Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica?
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020.
Autocertificazione per spostamenti - Dpcm 3 novembre 2020 - Scarica l'Autocertificazione spostamenti
Fonte: INTOSCANA.IT
Premio “Le nostre donne”: sondaggio online aperto alla cittadinanza
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- Pubblicato Venerdì, 13 Novembre 2020 00:00
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, in programma ogni 25 novembre, gli assessorati alle Pari opportunità e alle Politiche sociali dell’amministrazione comunale di Manciano lanciano l’iniziativa dal titolo “Le nostre Donne”. Si tratta di un sondaggio online, tramite il social network Facebook, aperto alla cittadinanza, per premiare una figura femminile nel comune di Manciano, che si è distinta per opere e azioni, nell’arco della propria vita. L’intento è quello di assegnare un riconoscimento alle donne del comune di Manciano (di origine o residenti, in vita o non) per competenze e abilità in sei categorie: ambito sociale, ambito sanitario, ambito culturale, ambito scientifico, ambito imprenditoriale, ambito sportivo.
REGOLAMENTO
• Al sondaggio, che si trova sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Manciano, può partecipare chiunque e può esprimere un solo voto.
• Basta scrivere nei commenti il nome e il cognome di una donna del comune di Manciano (di origine o residente, in vita o non), la relativa categoria e una breve motivazione.
Le categorie sono sei: ambito sociale, ambito sanitario, ambito culturale, ambito scientifico, ambito imprenditoriale, ambito sportivo.
Per votare c’è tempo da oggi venerdì 13 novembre, fino a domenica 22 novembre.
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA 2020 - 2023
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- Pubblicato Venerdì, 13 Novembre 2020 00:00
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA
Premesso che, in assenza di specifiche professionalità interne, l’Amministrazione comunale intende avvalersi di un Addetto stampa mediante apposito affidamento di servizio;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 15 ottobre 2020;
Vista la determinazione n. 545 del 3 novembre 2020;
il Comune di Manciano indice selezione mediante procedura di valutazione comparativa per affidamento di servizio di addetto stampa del Comune, secondo le disposizioni che seguono.
Art. 1 – Oggetto del servizio
L’addetto stampa dovrà svolgere le seguenti attività:
− cura dell’informazione inerente l’attività dell’amministrazione nel suo complesso e dei suoi organi istituzionali in particolare;
− redazione di testi per il sito istituzionale del Comune, verifica e comunicazione delle necessità di aggiornamento del medesimo e gestione degli account del Comune presenti sui principali social network (in particolare Facebook e Twitter);
− redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa;
− controllo, segnalazione all’Amministrazione, raccolta ed archiviazione delle notizie riguardanti il Comune ed il suo territorio;
− rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive;
− organizzazione e coordinamento di conferenze stampa e di tavole rotonde per presentazioni e progetti dell’amministrazione;
− attività di supporto ai vertici istituzionali del Comune in materia di comunicazione;
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Sindaco e dal competente responsabile di servizio. Comporterà, in ogni caso, la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi promossi dall’amministrazione, e la presenza fisica presso la sede dell’Ente per almeno un giorno alla settimana, su richiesta dell’Amministrazione.
L’affidatario potrà, ove necessario, avvalersi delle risorse strumentali del Comune di Manciano nell’ambito del normale orario di apertura dei relativi uffici.
L’addetto stampa è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’ articolo 2105 del Codice civile.
Art. 3 – Durata e corrispettivo
Il servizio avrà inizio dall’1 dicembre 2020, previa sottoscrizione del relativo contratto e si concluderà il 30 novembre 2023.
Il compenso, non soggetto a ribasso d’asta, è pari ad € 7.500,00 lordi comprensivi di ogni onere previsto per legge (contributi previdenziali, Iva o Irap) in relazione alla tipologia contrattuale che sarà proposta.
Nel compenso si intendono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui l’addetto stampa deve partecipare.
La liquidazione del compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte dell’interessato, accompagnata da relazione sull’attività svolta.
La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato.
Art. 4 – Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- diploma di maturità;
- iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti di cui all’art. 26 della Legge 3.2.1963 n. 69;
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 24 novembre 2020 e dovrà essere indirizzata al Comune di Manciano – Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (Grosseto).
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura comparativa per affidamento di servizio di addetto stampa”.
La domanda potrà essere presentata direttamente al protocollo del Comune o trasmessa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R.; in questo ultimo caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Al fine di garantire la riservatezza delle offerte sino al loro contemporaneo esame, non è consentito l’invio per posta elettronica o posta elettronica certificata.
Nella domanda il candidato, oltre al nome e cognome dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
− il luogo e la data di nascita;
− la residenza e il recapito telefonico;
− il domicilio, se diverso dalla residenza;
− la cittadinanza;
− il godimento dei diritti civili e politici;
− di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− di non essere sottoposto a procedimenti penali;
− il titolo di studio posseduto;
− di essere iscritto all’albo dei giornalisti (regione - sezione - data di iscrizione e numero di iscrizione).
La domanda dovrà inoltre essere corredata da:
− copia fotostatica di un documento di identità valido;
− copia del titolo di studio posseduto;
− documentazione inerente l’iscrizione all’Albo professionale dei giornalisti;
− curriculum professionale;
Il curriculum professionale dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse.
I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano utile ai fini della valutazione.
Art. 6 - Valutazione e criteri di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata da specifica commissione, attraverso l’esame del curriculum vitae.
Il curriculum dovrà essere così strutturato:
− competenze culturali e professionali, comprovate mediante certificazioni specifiche e/o attestati di corsi formativi, con relativa valutazione finale ove presente, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di comunicazione, alla conoscenza dei programmi di grafica, all’utilizzo strumenti fotografici ed alla elaborazione di video pubblicitari o simili;
− esperienza documentata di collaborazione, nelle mansioni di cui al presente avviso, con Enti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e agli Enti locali, o con soggetti privati;
− esperienza in organizzazione ufficio stampa in occasione di eventi.
La procedura comparativa avverrà utilizzando i seguenti punteggi:
− competenze culturali e professionali: punti massimi attribuibili 40;
− esperienza documentata di collaborazione, nelle mansioni sopra descritte, con Enti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e agli Enti locali, o con soggetti privati: punti massimi attribuibili 40;
− esperienza in organizzazione di eventi: punti massimi attribuibili 20;
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l’affidamento dell’incarico saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune entro il mese di novembre 2020.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. vigente, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa vigente.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al suddetto G.D.P.R..
Il titolare del trattamento è il Comune di Manciano.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali Dott. Maurizio Mittica.
Art. 8 - Disposizioni finali
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi a Maurizio Mittica, Tel. 0564625340, Fax 0564620496, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito internet www.comune.manciano.gr.it.
Manciano, 9 novembre 2020
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Maurizio Mittica
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SCOLASTICI
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- Pubblicato Venerdì, 13 Novembre 2020 00:00
La Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo di € 100,00 per l'acquisto di beni e servizi scolastici per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
Qui si possono consultare l'avviso ed il modulo di domanda per ottenere il contributo.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre 2020.